Trasparenza rifiuti
3.1.k) Eventuali riduzioni della tariffa
Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.Avvisi e informazioni
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
(come da Regolamento Comunale TARI in vigore dal 01.01.2021
e approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 29.06.2021)
- Articolo 19 -
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 5%;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 5%.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, secondo le norme previste dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, si applica una riduzione del 20% nella quota variabile. L’Ufficio Tecnico Comunale certificherà il rispetto di tali norme e ne renderà edotto l’Ufficio Tributi.
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) del comma 1 si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 3, il contribuente ha l’obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
- Articolo 20 -
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 5% ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente. Tale riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.
2. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali degli agriturismi che effettuano il compostaggio della frazione umida.
3. Si applicano il quarto ed il quinto comma del precedente articolo.
- Articolo 21 -
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO
L’AVVIO AL RECUPERO
1. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti urbani, di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D.Lgs. n. 152/2006, è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.2. Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per “recupero” si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per “recupero di materia” si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
4. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all’allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
5. La percentuale di riduzione è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti che l’utenza dimostri di aver avviato al recupero, nell’anno di riferimento, e la quantità di rifiuto potenzialmente producibile dall’attività economica sulla base del relativo coefficiente kd.
6. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all’agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno allegare:
- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193, del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall’impianto di destinazione;
- copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia del MUD.
- Articolo 22 -
RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
1. Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi.2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l’utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 20% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
- Articolo 23 -
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
- Articolo 24 -
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, sia superiore a 1.000 metri.
2. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.
- Articolo 25 -
ESENZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE CHE HANNO DOVUTO SOSPENDERE OBBLIGATORIAMENTE ATTIVITÀ PER PANDEMIA DA COVID-19
ESENZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE CHE HANNO DOVUTO SOSPENDERE OBBLIGATORIAMENTE ATTIVITÀ PER PANDEMIA DA COVID-19
1. Per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza dovuta alla pandemia Covid-19, alle utenze non domestiche che hanno dovuto obbligatoriamente sospendere l’attività, spetta l’esenzione della Tari in relazione al periodo di effettiva sospensione totale dell’attività e per un massimo di n. 3 mesi (per avere la riduzione di un mese è necessaria una sospensione totale dell’attività di minimo 15 gg.), previa presentazione di apposita autocertificazione.